PADRINI E MADRINE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE (O CRESIMA)
Perché una persona sia ammessa all’incarico di padrino o madrina, è necessario che:
– sia scelta dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l’intenzione di svolgere bene questo ufficio;
– compiuti i sedici anni (a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un’età diversa);
– sia appartenente alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana (il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia);
– conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assume; in particolare non possono svolgere questo compito coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari (come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile) oppure coloro che hanno abbandonato completamente la pratica religiosa o che, avendo ripudiato la fede cattolica, aderiscono a sètte o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa;
– non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
– non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando.
PADRINO E MADRINA DEL BATTESIMO
PADRINO E MADRINA DELLA CONFERMAZIONE
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