Norme Generali
PADRINI E MADRINE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE (O CRESIMA)
- E’ usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina.
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione cristiana dei figli con la parola e l’esempio. Il padrino o la madrina sono chiamati a collaborare con i genitori in tale opera educativa e, a volte, a supplire, in rappresentanza della comunità cristiana, alla carenza o alla mancanza dei genitori nella loro missione di educatori nella fede dei figli. - Non si tratta quindi di un compito solo onorifico e limitato al momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana e si realizza con l’esempio personale di una coerente vita cristiana, con la preghiera e con il consiglio (cfr. C.D.C. can. 774 § 2). Perciò occorre superare una concezione puramente umana, per cui il padrino o la madrina sono scelti a motivo di vincoli di parentela o amicizia, senza badare affatto alla loro coerenza di vita cristiana e alla capacità di testimoniare la fede.
- E’ dovere del parroco appurare se il padrino o la madrina scelti abbiano i requisiti per adempiere il loro compito. (cfr. can. 874; can. 893).
Perché una persona sia ammessa all’incarico di padrino o madrina, è necessario che:
– sia scelta dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l’intenzione di svolgere bene questo ufficio;
– compiuti i sedici anni (a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un’età diversa);
– sia appartenente alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana (il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia);
– conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assume; in particolare non possono svolgere questo compito coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari (come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile) oppure coloro che hanno abbandonato completamente la pratica religiosa o che, avendo ripudiato la fede cattolica, aderiscono a sètte o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa;
– non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
– non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando.
- E’ quindi importante che i genitori tengano presente queste indicazioni nella scelta del padrino o della madrina. E la Parrocchia farà il possibile perché le persone scelte per questo incarico abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, affinché venga loro spiegato il significato e i doveri del compito che assumono e anche il senso e lo svolgimento del rito sacramentale (can. 851 § 2).
Norme particolari
PADRINO E MADRINA DEL BATTESIMO
- E’ loro compito, insieme ai genitori, presentare al battesimo il battezzando bambino e, allo stesso tempo, cooperare perché il battezzato crescendo, possa vivere una vita cristiana conforme al battesimo ricevuto e adempiere con fedeltà gli impegni annessi (can. 872).
- E’ consentito un solo padrino o una sola madrina oppure un padrino e una madrina insieme (can. 873).
- I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (can. 855)
PADRINO E MADRINA DELLA CONFERMAZIONE
- Suo compito è di presentare il cresimando al ministro della Confermazione e, poi, di aiutare il confermato (cresimato) a comportarsi come vero testimone di Cristo e ad adempiere fedelmente gli impegni annessi al sacramento ricevuto (can. 892).
- E’ conveniente (non obbligatorio) affidare questo compito allo stesso padrino o alla stessa madrina del battesimo, in quanto la confermazione è strettamente legata al battesimo, di cui costituisce l’arricchimento e il perfezionamento (can. 893 § 2).
Certificato di Idoneità padrini